LA NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI
Il Decreto 15 dicembre 2015, in attuazione del D.lvo 151/2015, ha previsto l’introduzione di una nuova procedura telematica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali. Tale nuova procedura decorrerà dal 12 marzo 2016.
A decorrere da tale data, infatti, il lavoratore non potrà più presentare le proprie dimissioni su un foglio di carta al proprio datore di lavoro, pena l’inefficacia dello dimissioni stesse.
La norma prevede che le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro dovranno essere fatte esclusivamente con modalità telematica su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Vediamo nello specifico quali dovranno essere i passaggi affinché il lavoratore possa presentare legittimamente le dimissioni con la nuova procedura telematica.
Il lavoratore potrà agire in autonomia o richiedere l’assistenza di un soggetto abilitato alla procedura ministeriale.
Nel caso in cui il lavoratore decida di procedere direttamente dovrà:
- richiedere il codice Pin Inps accedendo e registrandosi al sito inps.it (semprechè non sia già registrato e non abbia il Pin)
- registrarsi al sito del Ministero del lavoro accedendo al sito cliclavoro.gov.it
una volta effettuate le registrazioni e ricevute le password di accesso il lavoratore dovrà:
- accedere al sito del Ministero del lavoro: lavoro.gov.it
- aprire la pagina dedicata alla procedura telematica
- compilare il format on-line scegliendo tra il modulo delle dimissioni, risoluzioni consensuali o revoche. Il modello è composto dalle seguenti sezioni:
- Lavoratore (dato precompilato dal sistema ministeriale)
- Datore di lavoro (dato precompilato dal sistema ministeriale)
- Rapporto di lavoro (dato precompilato dal sistema ministeriale)
- Recesso dal rapporto di lavoro (bisogna indicare se trattasi di dimissioni, risoluzione consensuale o revoca del recesso; bisogna altresì indicare la data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale)
- inviare il modello. Il modello, così come ricevuto dal sistema informatico, verrà inviato all’e-mail PEC del datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Nel caso in cui lavoratore invece non voglia agire autonomamente potrà rivolgersi ad un soggetto abilitato che provvederà per suo conto alla trasmissione del modulo. I soggetti abilitati individuati dalla norma sono:
- i patronati
- le organizzazioni sindacali
- gli enti bilaterali
- le commissioni di certificazione.
Evidenziamo che la procedura non sarà obbligatoria nei seguenti casi:
- rapporto di lavoro domestico
- durante il periodo di prova
- lavoratrici nel periodo di gravidanza (già obbligatoria la convalida presso la Direzione del Lavoro)
- lavoratrici durante i primi tre anni di vita del bambino (già obbligatoria la convalida presso la Direzione del Lavoro)
- dimissioni e risoluzioni consensuali effettuate presso le sedi “protette” (ovvero presso Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione)
- lavoratori dalla data di pubblicazione del matrimonio all’anno successivo alla sua celebrazione (già obbligatoria convalida presso la Direzione del Lavoro)
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
- rapporti di collaborazione con Partita Iva.
Vi evidenziamo pertanto che a decorrere dal 12 Marzo 2016 la mancata comunicazione telematica delle dimissioni farà si che queste saranno considerate inefficaci.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.