AMMINISTRATORI CONDOMINIO – MODULO DATI INTERVENTI RISTRUTTURAZIONI
CENTRO STUDI THNET
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NOVITA’ PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
A partire dal 2017, per l’anno di imposta 2016, gli amministratori di condominio dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate in via telematica, specifica comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’annualità precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica effettuate nelle parti comuni di edifici, indicando le quote di spesa imputate ai singoli condòmini, in modo da poter attribuire correttamente al singolo contribuente la detrazione irpef spettante in relazione alla quota di spese effettivamente rimasta a carico dello stesso.
L’Amministratore di Condominio deve comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28/2/2017:
- il costo totale pagato ai fornitori come risultante dai bonifici effettuati;
- l’elenco delle unità immobiliari con l’indicazione dei codici fiscali dei possessori delle unità immobiliari o dei detentori, beneficiari della detrazione;
- la relativa quota di spesa attribuita.
Andrà Inoltre evidenziato se la quota è stata pagata in tutto o in parte.
La comunicazione in oggetto va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 28.2.2017 direttamente, mediante il servizio Entratel / Fisconline o tramite un intermediario abilitato.
PER APPROFONDIMENTI E FAC-SIMILE MODULO RICHIESTA DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO: CONDOMINIO NEWS
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio (art. 1 comma 36)
La Legge di Bilancio 2017, durante l’esame alla Camera, ha integrato l’art. 25-ter del DPR 600/73, introducendo i commi 2-bis e 2-ter. Con il nuovo comma 2-bis viene stabilito che il condominio- in qualità di sostituto d’imposta- è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro. Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.
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