IL SOVRAINDEBITAMENTO
è diventato un fenomeno sociale purtroppo molto diffuso oggigiorno e si verifica quando il reddito di un soggetto (consumatore o professionista e/o imprenditore non fallibile) non riesce più a far fronte ai debiti contratti.
La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, in vigore dal 29/2/2012 e successivamente modificata dal D.L. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012), ha introdotto per la prima volta in Italia la nuova procedura concorsuale per i soggetti non fallibili. La Legge si rivolge al consumatore, al piccolo imprenditore, all’imprenditore agricolo, alle start up innovative ed anche ai professionisti, fornendo loro la possibilità di accedere alla procedura della composizione della crisi e trovare un accordo di ristrutturazione del debito o presentare un piano consumatore.
L’introduzione della legge sul sovraindebitamento fornisce quindi tre sistemi che facilitano il risanamento dei debiti: la procedura dell’accordo del debitore (dedicata a imprenditori non fallibili e liberi professionisti); la procedura del piano del consumatore (si caratterizza per l’assenza di un procedimento volto ad acquisire il consenso dei creditori); in alternativa, o in alcune ipotesi in conseguenza di tali due procedure, la procedura di liquidazione del patrimonio. Tutte e tre le procedure ruotano attorno all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Con la legge del sovraindebitamento,
è dunque il Giudice a decidere, sulla base di un’attenta analisi dei redditi del debitore quanto è in grado di pagare, valutando anche il merito creditizio.
La procedura, ha però mostrato, da subito, limiti oggettivi e difficoltà di applicazione. Così il 1° febbraio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge C. 3671-bis contenente la Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Tale disegno di legge – attualmente all’esame del Senato (S. 2681) – enuncia alcuni principi di legge delega anche in merito alla revisione della disciplina sul sovraindebitamento introdotta con la legge n. 3/2012, nella prospettiva, da un lato, di eliminare alcune divergenze interpretative emerse nelle sue prime applicazioni giurisprudenziali e, dall’altro lato, di innovarne radicalmente alcuni aspetti più significativi semplificando la normativa.
Prima di avviare la procedura di “composizione della crisi da sovra indebitamento” è necessario però analizzare dal punto di vista giuridico e economico–finanziario, tutte le poste a credito e a debito del patrimonio e, inoltre, per il consumatore, richiede anche di esaminare le ragioni che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento al fine di valutare l’accortezza dei comportamenti tenuti e la meritevolezza del debitore.
In conclusione, quindi, il debitore può agire da solo, ma è consigliabile che si faccia affiancare da una delle molte organizzazioni presenti nel Paese, che mettono a disposizione avvocati, commercialisti, esperti del credito,ecc.
Per maggiori informazioni e per assistenza nella gestione di una procedura di esdebitazione delle passività potrete rivolgervi senza impegno all’avv. Giovanni FILIPPINI (https://www.thnet.it/avvgiovannifilippini), professionista specializzato in diritto bancario e Partner della rete THNET.
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