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“Formazione periodica amministratori di condominio”
“Il Legislatore (…) introduce, nell’ambito delle disposizioni di attuazione, il nuovo articolo “71-bis” con il quale, tra l’altro, viene previsto per gli amministratori di condominio un obbligo di formazione ed aggiornamento continuativo.
La violazione di tali obblighi per il professionista potrà assurgere a grave irregolarità tale da comportare la revoca giudiziale dell’incarico nell’ambito del quadro normativo previsto nel novellato articolo 1129 c.c. (…)
“Seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare corsi di formazione periodica annuali, essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo”. (…)”
“Gli obblighi di formazione periodica hanno cadenza annuale (art. 5, secondo comma, d.m. n. 140 del 2014). L’obbligo formativo appena indicato si assolve frequentando corsi aventi le caratteristiche indicate dal decreto è che abbiano una durata di almeno quindici ore. L’assolvimento dell’obbligo formativo è attestato da chi ha organizzato lo specifico corso di almeno quindici ore, al termine del predetto corso.” (…)
“Secondo la normativa, possono svolgere l’incarico solo gli amministratori condominiali che svolgono attività di formazione periodica con raggiungimento del certificato. La sanzione non comporta la cessazione automatica dell’incarico, ma per la mancata partecipazione ai corsi di formazione amministratori di condominio si può sfociare nella nullità della nomina, alla quale ogni condomino potrà ricorrere tramite l’Autorità Giudiziaria.” (…)
Fonte: https://www.quotidianodelcondominio.it/condominio/formazione-periodica-degli-amministratori-lanno-saltato-non-si-puo-recuperare/
Fonte: https://www.condominioweb.com/formazione-periodica-amministratori.14927
Fonte: https://smartfocus.visureitalia.com/formazione-periodica-amministratori-condominiali-sanzioni
FONTE: https://www.quotidianodelcondominio.it
FONTE: https://www.condominioweb.com
FONTE: https://smartfocus.visureitalia.com