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“GESTIONE AMIANTO NEGLI EDIFICI CONDOMINIALI”

 “Obiettivo dei lavori, tracciare un quadro delle prescrizioni normative in essere, nonché dei risvolti tecnico-pratici che riguardano gli attori responsabili dell’identificazione della presenza, della valutazione, del monitoraggio e della bonifica dei manufatti in amianto nel patrimonio edilizio. In particolare, dunque, il singolo proprietario di casa e l’amministratore di condominio (sia in quanto tale, che in veste di datore di lavoro).” (…)

“La norma di riferimento, che contiene le indicazioni su come interagire con il materiale contenente amianto (MCA), è il dlgs 81/2008 (titolo IX, capo III). In particolare, l’articolo 248, prevede che “prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto”. ” (…)

“L’amministratore di condominio ha la responsabilità delle parti condominiali comuni e non dei singoli appartamenti presso i quali può svolgere un’azione di informazione e sensibilizzazione. Le responsabilità sono distinte a seconda dei ruoli:

  • Amministratore della proprietà (in tutti i casi);

  • Datore di lavoro (solo in presenza di personale alle sue dipendenze in quel determinato stabile: portieri, pulitori, giardinieri, ecc) ” (…)

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Fonte: https://www.quotidianodelcondominio.it/ristrutturazione-e-riqualificazione/gestione-amianto-negli-edifici-condominiali-punto-al-forum-sicurezza-2019/?fbclid=IwAR0r6ILmbkVuLarK623SAnnTerS0c0RoPJvpLnMf0ZbEEn5-qbqDLqpp6I4

Fonte: https://www.assagroup.it/amianto-condomini-obblighi-amministratore/

A fragment of a gray slate roof of an old sample made of asbesto

 

FONTE: https://www.quotidianodelcondominio.it
FONTE: https://www.assagroup.it/