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“L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NON HA L’ONERE DI CERCARE IL NUOVO PROPRIETARIO”
“La proprietaria di un immobile in condominio, aggiudicato nel giugno 2014 nell’ambito di una procedura esecutiva, contestava, che al momento dell’acquisto la sua residenza si trovava presso un indirizzo diverso da quello dell’appartamento in condominio. Perciò tutte le comunicazioni da parte del Condominio dovevano essere inviate al suddetto indirizzo. Al contrario, non aveva mai ricevuto alcuna convocazione dall’amministratore, tanto era venuta a conoscenza delle delibere solo in sede di notifica del decreto ingiuntivo.” (…)
“Il Tribunale di Roma, sentenza n. 8420 del 17 aprile 2019, ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, osservando che: è onere di chi acquisti un appartamento comunicare all’amministratore chi sia il nuovo proprietario, da quanto decorre l’acquisto e l’indirizzo al quale debbano essere inviate le comunicazioni. L‘amministratore non ha l’onere di fare alcun tipo di ricerca al riguardo” (…)
“Ripartizione delle spese condominiali tra vecchio e nuovo proprietario. “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente“. (…)