DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

Arriva in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 n. 277, il decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, contenente disposizioni in materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, in attuazione della delega di cui alla Legge 23/2014.

Il provvedimento entrerà in vigore il 13 dicembre 2014 con una serie di novità, vediamo alcune delle semplificazioni più significative:  

  • viene introdotta la nuova dichiarazione 730 PRECOMPILATO, che prevederà per dipendenti/pensionati la possibilità di presentare direttamente tramite l'agenzia delle entrate il mod. 730;
  • viene abolito l'obbligo della presentazione della DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE nel caso in cui: non vi siano beni immobili o diritti reali su immobili, l'attivo ereditario non supera € 100.000,00, gli eredi siano esclusivamente: il coniuge e/o i parenti in linea retta;
  • viene abolito il modello IRE e dunque viene eliminato l’obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i lavori, che proseguono per più periodi di imposta, ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. In base al DL 185/2008 la comunicazione doveva essere inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui erano state sostenute le spese; in caso contrario veniva applicata una multa da 256 a 2.065 euro;
  • a decorrere dal 13.12.2014 anche ai fini IVA, in caso di acquisto immobiliare, non sarà più agevolato (iva 4%) l'acquisto di immobili di tipologia A1, A8, A9;
  • in merito alle APE (attestazioni prestazioni energetiche) sono state definite sanzioni, da 3 mila a 18 mila euro, per la mancata dichiarazione e/o allegazione ai contratti di compravendita e contratti di locazione; 
  • a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente non costituiranno compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti non dovranno quindi riaddebitare in fattura queste spese al committente e non potranno considerarle come componente di costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo; 
  • la detrazione IVA per l'acquisto di omaggi, non prodotti o commercializzati dall'impresa, sarà totale se il costo unitario dell'omaggio è pari o inferiore a 50,00 euro (come già avviene per la deduzione del loro costo dalle imposte sui redditi). 


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