APE: LA MULTA NON ESENTA DALL'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE

Dal 24 dicembre 2013 è entrato in vigore il Dl n. 145 del 23 dicembre 2013, c.d. "Destinazione Italia". Con i commi 7 e 8 dell'art. 1 il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina dell'allegazione dell'Ape, prevedendo quattro distinti obblighi nel caso di trasferimento di fabbricati energetici rilevanti: 1) obbligo di dotazione; 2) obbligo di allegazione; 3) obbligo di consegna dell'attestato energetico; 4) obbligo di informativa. Per maggiori dettagli consultare l'allegato. Avv. Fabrizio Voltan - Centro Studi THnet


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