RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO, IL TEMPO NON FERMA IL RIPRISTINO

L’impianto di riscaldamento centralizzato, se l’autonomo è stato installato da una delibera illegittima, va ripristinato. Anche se sono passati nove anni. Con questo principio nella sentenza n. 1209/2016, depositata il 22 gennaio 2016, la Cassazione ha ritenuto legittima la richiesta di una condòmina.
In sostanza, era accaduto che la condòmina impugnasse la delibera assembleare con la quale il condominio aveva deliberato la soppressione dell’impianto di riscaldamento: il Tribunale, nonostante l’impugnazione, non aveva sospeso la validità della delibera e per questo, mal confidando di avere ormai vinto la causa, il condominio aveva comunque (senza attendere la fine del giudizio) deciso di sopprimere l’impianto centralizzato; i singoli condomini si erano così dotati ciascuno di impianto autonomo. La causa, tuttavia, veniva vinta dalla condòmina che aveva impugnato la delibera, con sentenza poi passata in giudicato. Una volta vinto il giudizio, quindi, la condòmina instaurava un nuovo procedimento chiedendo che al condominio venisse ordinato di «reintegrarla immediatamente nel possesso dell’impianto di riscaldamento centralizzato mediante il ripristino».

Il condominio si opponeva, rilevando come, nel frattempo, tutti i condòmini (compresa la stessa attrice) si fossero dotati di impianto autonomo. Iniziava così una nuova causa. Il Tribunale accoglie la domanda della condòmina ma la Corte d’appello la respinge, ritenendola “emulativa”, cioè proposta solo per nuocere. La Cassazione, tuttavia, boccia la decisione della Corte di appello giudicando, invece, legittima la domanda di ripristino dell’impianto. In particolare, osserva la Corte suprema come l’eventuale antigiuridicità della domanda giudiziale proposta dalla condòmina andasse verificata con riferimento all’articolo 833 del Codice civile, secondo cui il proprietario non può compiere atti che abbiano il solo scopo di nuocere ad altri: la norma ha infatti lo scopo di vietare gli atti compiuti dal proprietario di un bene che sia per lui privo di qualunque utilità «ma di per sé idoneo ad arrecare danno a terzi». In questo caso, tuttavia, secondo la Cassazione, la richiesta della condomina rispondeva alla sua legittima utilità di poter nuovamente usufruire del servizio di riscaldamento comune.

In sostanza, secondo la Cassazione, non può essere il Tribunale a giudicare, nel merito, a quale interesse meriti maggior tutela tra quelli contrapposti del condominio e della condòmina sul ripristino di un impianto ormai disattivato ma di cui era stata ingiustamente privata. La Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso e ordinato al condominio di dotare nuovamente lo stabile di impianto centralizzato.

Avv. Enrico Morello

Pubblicato su il Sole 24 ore il 23.01.2016


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