TUTTO CIO' CHE C'E' DA SAPERE SUI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE CALORE

Entro il 31 Dicembre 2016 tutti i condomini con riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi di un sistema di contabilizzazione del calore. L'obbligo viene introdotto in Italia dal D. Lgs 102/2014 con l'obiettivo di diminuire i consumi energetici per il riscaldamento degli edifici attraverso una corretta ripartizione delle spese e una maggiore consapevolezza dei consumatori.

Per avere più chiara la situazione sulle normative relative all’efficienza energetica riportiamo alcuni riferimenti di legge utili.

D.L.S. n° 102 del 18 Luglio 2014, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Articolo 9 comma 5 lettera d:

d)... quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà...

Articolo 16 punto 7

.....Nei casi in cui all’art. 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro... 

DIRETTIVA EU 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica

Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione Europea, per il conseguimento dell’obiettivo Europeo 20-20-20 entro il 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria, soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili).

Articolo 9

“Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore [...].”

Si esprime per la prima volta il concetto di contabilizzazione individuale preferibilmente diretta o se non tecnicamente possibile di tipo indiretta.

UNI 10200 Norma Tecnica Nazionale del 2015

Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”. 
La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese si climatizzazione invernale e dell’acqua calda sanitaria in edifici condominiali, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo  consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari delle singole unità immobiliari al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi. É una norma tecnica indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonchè agli amministratori condominiali quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese.

Per la costruzione e gestione della contabilizzazione indiretta è necessari far riferimento alla UNI EN 834 , mentre per quella diretta la normativa UNI EN 1434 

D.P.R. 74 del 16 aprile 2013

“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4m comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192”.

Il D.P.R. ha ridefinito i valori massimi di riferimento per le medie delle temperature estive ed invernali negli edifici da climatizzare in funzione delle regioni geografiche (art. 4, comma 2, 3,4). Tuttavia tali  disposizioni riguardanti la durata giornaliera di attivazione dell’impianto non si applicano nei casi: 

Articolo 4, comma 6, lettera f)

“impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore. ”

D.P.R. n° 59 del 2 aprile 2009

“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”

Articolo 4, comma 6 utilizzo di contabilizzazione  e termoregolazione  in caso di mera sostituzione di generatore

Per tutte le categorie di edifici, [...], nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, [...], si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, [...], qualora coesistano le seguenti condizioni: [...] e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu’ unita’ immobiliari, [...] al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita’ immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei imiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unita’ immobiliare;”

Articolo 4, comma 10 Obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o installazione di impianto termico

“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. [...]”

Articolo 4, comma 9 Mantenimento dell’impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative

“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti  alle categorie E1 ed E2, [...], è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; [...].”

Articolo 4, comma 11

“Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linea guida UNI”.

Massimo errore di misura dei contabilizzatori inferiore al 12% 

Il D.P.R. 59, la Direttiva 2012/27/UE e i regolamenti regionali attualmente in vigore, dove esistenti, prevedono che l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, nella maggior parte delle regioni, venga attuata: 

-contestualmente agli interventi effettuati sull’impianto (mera sostituzione del generatore, ristrutturazione di impianto termico o nuova installazione di impianto termico in edifi ci esistenti);

-in ogni caso, anche senza interventi sull’impianto, entro il 31 dicembre 2016.

Le regioni che hanno legiferato prevedono disposizioni vincolate o non vincolate a scadenze temporali, in ogni caso restrittive rispetto alla normativa nazionale ed europea.  Ogni regione ha adottato in maniera autonoma un suo scadenziario ma devono rispettare tutte la scadenza del 31/12/2106

D.P.R. 551 del 21 dicembre 1999

“Regolamento recante modifiche al D.P.R. Del 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.”

Articolo 5 obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione

“[...] Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare.” 

LEGGE 10 del 9 gennaio 1991

“Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

É fondamentale per quanto riguarda la definizione delle maggioranze per le delibere  nell’adozione di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore in assemblea condominiale.

Articolo 26, comma 5, Legge 10

“per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del Codice Civile”

Articolo 1120, comma 2, Codice Civile

“i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: [...]”

Articolo 1136, comma 2, Codice Civile

“sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.”

Le delibere condominiali, in merito a contabilizzazione e termoregolazione, devono essere approvate in assemblea con maggioranza che corrisponda almeno  alla metà del valore dell’edificio.

D. Lgs 18/2016

Il decreto Legislativo 18 luglio 2016, n.141, che tratta le "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", introduce i seguenti aggiornamenti:

1. imposizione della norma UNI 10200, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

- la 10200 non sia applicabile;

- siano comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50%.

In presenza di una di queste due condizioni, il legislatore autorizza il condominio ad accantonare la 10200 e a ripartire le spese secondo percentuali fisse: almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa da suddividere sulla base di millesimi, metri quadri, metri cubi o  potenze installate. In pratica, il tradizionale riparto 70-30 ma senza alcun fattore correttivo.

2. se il riscaldamento o il raffrescamento o la fornitura di acqua calda avviene tramite una fonte centralizzata, che sia anche teleriscaldamento o teleraffrecsamento, è obbligatorio provvedere all'installazione entro il 31/12/2016 di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore, il tutto a cura degli esercenti dell'attività di misura.

3. nei condomini e negli edifici polifunzionali, che sfruttano una rete centralizzata o teleriscaldamento o teleraffreddamento, che alimentano una pluralità di edifici, è obbligatorio entro il 31/12/2016 installare dei sotto-contatori, a cura dei proprietari, per misurare effettivamente il consumo di calore o raffrescamento per ciascuna unità immobiliare. 

4. nel caso l'installazione di sotto-contatori non siano possibili, per costi o tecnicismi, è possibile ricorrere all'installazione di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, al fine di quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo riscaldante.


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