Per colpire i morosi si passa sempre dall’amministratore

Chiedere tutti i debiti del condominio a un singolo condòmino, perché l’amministratore non ha voluto comunicare i dati di tutti i morosi, non è il corretto modo di procedere.

Così il tribunale di Savona (ordinanza 29 settembre 2015) ha sospeso un’azione esecutiva immobiliare a carico di un condòmino da parte di un fornitore del condominio rimasto insoddisfatto. La riforma del condominio ha infatti previsto, a carico del creditore che voglia intraprendere un’azione di recupero crediti nei confronti del condominio, l’obbligo di agire prima contro i debitori morosi il cui nominativo deve essergli necessariamente fornito, dietro semplice richiesta, dall’amministratore dello stabile in questione.

Dato però che i beni che dovranno essere aggrediti per primi sono quelli dei condòmini in ritardo con i pagamenti, appunto per questa ragione saranno già stati molto probabilmente sottoposti ad esecuzione forzata da parte di altri creditori se non dello stesso condominio.

Un altro aspetto negativo è evidentemente non aver previsto il legislatore che fare quando il creditore non ottenga dall’amministratore alcuna risposta in merito al nominativo dei condòmini morosi.

Del problema, recentemente, si è occupato il Tribunale di Savona, che con ordinanza 29/9/2015 ha sospeso un’azione esecutiva immobiliare intrapresa contro un singolo condòmino (tra l’altro per l’intero importo dovuto dal condominio, senza rispettare il vincolo della parziarietà) dal creditore, in seguito al silenzio dell’amministratore che non gli aveva comunicato i nominativi richiesti.

Tale modo di procedere è in effetti una forzatura della normativa da parte del creditore, il quale, in questo modo, supererebbe l’obbligo previsto dalla legge 220/2012 di aggredire per primi i beni dei condòmini morosi, e poi gli altri.

Secondo il Tribunale non è quindi consentito, qualora l’amministratore non risponda alle richieste del creditore, aggredire i beni di un singolo condòmino, anche perché in questo modo si potrebbe persino verificare il caso di accordi fraudolenti fra l’amministratore ed il creditore con l’intento di colpire un condòmino scelto precedentemente in accordo fra loro.

La corretta procedura da seguire, per quanto la legge di riforma non indica nulla sul punto, sarà pertanto quella di rivolgersi, da parte del creditore, al Tribunale, chiedendo con procedimento sommario che venga ordinato all’amministratore di fornire i nominativi.

Il Tribunale di Savona ha pertanto sospeso l’esecuzione una volta  accertato che il creditore procedente non aveva fornito, come previsto, per legge, i dovuti ragguagli di aver prima di tutto aggredito i beni dei condomini morosi.

 

Avv. Enrico MORELLO

Pubblicato su Il Sole 24 ORE 


Condividi questo articolo sul tuo social network o tramite email:



Vuoi ricevere le news dei Partner THNET direttamente sulla tua email?

Registrati al servizio gratuito di THNET

NEWS THNET - registrazione