BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI: INCENTIVI PER LE IMPRESE

BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI: incentivi per le imprese ed opportunità per i giovani. 

Con la Circolare n. 118/2014 l’INPS (a seguito della pubblicazione del decreto direttoriale n. 1709/SegrDG/2014 del 08/08/2014, avvenuta in data 2 ottobre 2014, con cui si regolamenta l’incentivo e si sbloccano le relative risorse finanziarie in talune Province e Regioni), ha fornito le prime indicazioni operative in materia di assunzione di giovani ammessi al c.d. Programma GARANZIA GIOVANI.

Assunzioni incentivate. L’incentivo spetta nei casi di assunzione di giovani iscritti nel portale Garanzia Giovani (www.garanziagiovani.it); possono iscriversi al portale i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. età compresa tra i 15 ed i 29 anni (per i minorenni necessario ai fini della registrazione l’assolvimento dell’obbligo scolastico);
  2. non inseriti in un percorso di studi; 
  3. disoccupati/inoccupati (status da certificare ad opera dei centri per l’impiego competenti) e non occupati in un percorso di formazione. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento dell’assunzione. AI fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto il 16° anno di età al momento dell’assunzione; l’incentivo spetta nel caso in cui il 30° anno di età sia già stato compiuto al momento dell’assunzione.

Rapporti di lavoro incentivati. L’incentivo, spettante per i rapporti instaurati dal 3 ottobre 2014 e fino al 30 giugno 2017, riguarda le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

  • tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi; 
  • tempo indeterminato; 
  • rapporto di lavoro, a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi o tempo indeterminato, instaurato a tempo parziale con percentuale di part time non inferiore al 60%.

 
L’incentivo (oltre le ipotesi di somministrazione) spetta anche nel caso di rapporto di lavoro instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di produzione e lavoro.

L’incentivo non spetta con riferimento ai seguenti rapporti di lavoro:

I. apprendistato
II. lavoro domestico
III. lavoro intermittente
IV. lavoro ripartito
V. (lavoro accessorio)

L’incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni giovane lavoratore, senza possibilità di proroghe né di nuove assunzioni; potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato.

Misura dell’incentivo. L’importo dell’incentivo è determinato con riferimento alla classe di profilazione attribuita al giovane ed al contratto stipulato, come indicato di seguito (importi in euro):

  CLASSE DI PROFILAZIONE

RAPPORTO DI LAVORO BASSA  MEDIA  ALTA  MOLTO ALTA
TEMPO DETERMINATO MAGGIORE O UGUALE A 6 MESI E INFERIORE A 12 0 0 1500 2000
TEMPO DETERMINATO DI DURATA MAGGIORE O UGUALE A 12 MESI  0 0 3000 4000
TEMPO DETERMINATO 1500 3000 4500 6000

 

Nel caso di rapporto part time, l’importo viene proporzionalmente ridotto.

Per ulteriori dettagli: Circolare INPS n. 118/2014


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