IMU SUI TERRENI AGRICOLI: ESENTI SOLO I COMUNI MONTANI OLTRE I 600 METRI

Si avvicina la scadenza per il pagamento dei saldi IMU e TASI 2014, prevista per il 16 dicembre ed alla vigilia di tale data il Ministero dell'Economia e Finanze rivede la tassazione sui terreni agricoli.

Con il nuovo provvedimento del MEF cambierà la classificazione dei Comuni montani, parzialmente montani e non montani. Tale nuovo elenco sostituirà la classificazione della Circolare ministeriale n. 9 del 1993.

In base alla nuova classificazione, saranno considerati:

  • non montani tutti i Comuni con altitudine fino a 280 metri; 
  • parzialmente montani i Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri;
  • totalmente montani i Comuni con altitudine superiore a 600 metri.


Ai fini IMU, tale modifica provocherà una differente assoggettabilità all'imposta per i terreni agricoli. Resteranno completamente esenti solo i terreni nei Comuni oltre 600 metri di altitudine, parzialmente esenti quelli tra 281 e i 600 metri e soggetti a pagamento completo dell’Imu i terreni agricoli nei Comuni al di sotto dei 281 metri.

In altre parole:

  • i terreni agricoli siti in Comuni non montani saranno soggetti ad IMU;
  • i terreni agricoli siti nei Comuni parzialmente montani saranno esenti IMU solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli IAP (iscritti alla previdenza agricola). Per coloro che non hanno tale requisito è dovuta l’IMU sui terreni agricoli;
  • i terreni agricoli siti nei Comuni montani saranno esenti IMU.

Per i casi in cui, a seguito della nuova classificazione risulti dovuta l’IMU, per l’anno d’imposta 2014 il versamento è previsto in un'unica soluzione a saldo entro il 16.12.2014


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